L’adozione, è il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue. Permette, dunque, l’inserimento di un soggetto in una famiglia diversa da quella d’origine.
Il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia; ove ciò non sia possibile, perché sussiste uno stato di abbandono, si può ricorrere all’adozione.
L’adozione, si distingue dall’affidamento in quanto estremo rimedio ad uno stato di abbandono accertato ed irreversibile, dunque non temporaneo.
In Italia esistono differenti procedure di adozione del minore:
adozione piena: sul presupposto che il minore sia dichiarato adottabile dal Tribunale per i minorenni perchè in stato di abbandono:
adozione semplice o c.d. adozione in casi particolari: per la quale è sufficiente che il minore si trovi in una delle condizioni previste all’art. 44 della legge sulle adozioni :
adozione internazionale: con riferimento ad un minore straniero considerato adottabile dalla legge del Paese in cui si trova.
Nel nostro ordinamento proprio l’art. 44 lettera d) della legge sull’adozione n. 184 del 1983 consente al Tribunale per i Minorenni di valutare se in una famiglia omoaffettiva risponde all’interesse del minore l’adozione da parte del genitore sociale riconoscendo la c.d. step_child adoption. A tal proposito è possibile ottenere in casi particolarissimi l’adozione del figlio del partner anche nell’ambito di un’unione civile attraverso il riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura considerando che ciò risponde all’esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, e va disposta al fine di salvaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura.
In nostro ordinamento prevede come necessaria, perche’ si possa dar luogo all’adozione, la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore e l’idoneità dei coniugi ad adottare.
Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L’adozione vera e propria è preceduta dall’affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo, anche in questo caso, di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. A tal proposito non deve esserci stata negli ultimi tre anni alcuna richiesta di separazione legale o di fatto dei coniugi.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Il nuovo rito non verrà applicato ai procedimenti di adozione e ai procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.
Per Alessandria è competente il Tribunale per i minorenni di Torino.
Sull’argomento, si rinvia a:
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_2.page?tab=d
www.tribunaleminori.torino.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1133
L’adozione in casi speciali
L’adozione in casi speciali, è un’ipotesi residuale rispetto all’adozione legittimante. Riguarda sempre i minori di età ed ha lo scopo di assicurare al minore l’inserimento in un ambiente familiare tale da garantirgli l’assistenza morale e materiale che la famiglia d’origine non è in grado di fornire.
Si ricorre a questa ipotesi quando:
1. il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
2. l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
3. sia impossibile l’affidamento preadottivo;
4. il minore sia affetto da handicap.
In questo caso i requisiti degli adottanti, sono meno rigidi rispetto a quelli previsti per l’adozione legittimante. Con l’adozione speciale, il minore entra a far parte della famiglia dell’adottante, ma senza sciogliere i legami con la famiglia d’origine. L’adottante ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato. Quest’ultimo assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Riguardo ai principi successori, la posizione ereditaria del figlio adottivo, è equiparata a quella del figlio naturale.
L’adozione dei maggiorenni di età
L’adozione dei maggiori di età, è diretta sostanzialmente a tutelare le aspettative successorie. L’adottante deve aver compiuto i 35 anni di età e superare di almeno 18 anni l’età dell’adottato. In casi eccezionali, il Tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto i 30 anni. L’adottando non può essere figlio adottivo di altra persona e figlio naturale dell’adottante.
Perché possa aver luogo l’adozione si richiede il consenso dell’adottando, dell’adottante e l’assenso dei genitori e dei coniugi se non vi è separazione legale. Finché il decreto di adozione non è emanato, il consenso può essere revocato.