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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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L’IMMIGRAZIONE

 

La Costituzione, dopo aver dichiarato, all’articolo 2, l’inviolabilità dei diritti dell’uomo, rivolge poi gran parte delle sue disposizioni ai soli cittadini, lasciando aperto il problema della posizione giuridica, nel nostro ordinamento, di coloro che sono privi della cittadinanza italiana, cioè degli stranieri e degli apolidi. Per quanto riguarda gli stranieri, l’articolo 10 della Costituzione contiene però disposizioni di notevole rilevanza, stabilendo: a) che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali; b) che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
È sulla base della norma individuata supra dalla lett. a) che si possono giustificare estensioni dei diritti fondamentali agli stranieri anche nei casi in cui la Costituzione sembrerebbe riservarli solo ai cittadini. Così ad esempio, in base al Trattato istitutivo dell’Unione Europea e del diritto derivato, è stato esteso ai cittadini degli altri Stati dell’Unione l’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo e per le elezioni comunali. Cosi come, analogamente, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), si riconoscono espressamente a tutti, i diritti fondamentali, garantendo uno standard minimo di tutela anche agli stranieri. Sulla stessa linea interpretativa la nostra Corte Costituzionale fa perno sull’art. 2 della Costituzione, che riconosce la garanzia dei “diritti inviolabili dell’uomo” ricollegando questa disposizione ai successivi diritti fondamentali (art. 13 ss.) dell’uomo, inteso come essere libero, senza discriminazione quindi a danno degli stranieri.
L’uguaglianza dello straniero nel godimento dei diritti inviolabili è un principio, non una regola tassativa. Questo significa che non è vietato al legislatore prevedere oneri o limitazioni particolari a carico degli stranieri, purché essi siano ragionevolmente giustificabili sulla base della loro particolare condizione di straniero. È per questa via che sono stati ammessi, per gli stranieri, ad esempio, limiti di tempo e particolari autorizzazioni per il soggiorno in Italia, l’obbligo di denunciare gli spostamenti nel territorio italiano, la possibilità di espulsione e l’obbligo di denuncia dell’assunzione al lavoro.

 

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• IL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

• ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

• DIRITTO DI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

• PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

• ACCOGLIENZA ALL’INTERNO DI UN CENTRO GOVERNATIVO

 

• DIRITTI ALL’INTERNO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO

 

• DIRITTI COME RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

• LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

 

• RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

 

• RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

 

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

 

• RIGETTO DELLA DOMANDA E RICORSO

 

• CESSAZIONE E REVOCA DEGLI STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

• IL RITORNO VOLONTARIO NEL PAESE DI ORIGINE

 

• INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE