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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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ASSEGNO DI MATERNITÀ

Esistono due tipi di assegni di maternità.
L’assegno di maternità di base, anche detto assegno di maternità dei Comuni, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS.
Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure possono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Comune di Alessandria – Direzione Affari Generali Politiche educative, culturali e sociali
Servizio: Solidarietà e Integrazione sociale
Piazza della Libertà 1 – Dal lunedì al venerdì: 8.45 – 12.30
Tel. 0131515284 – 0131515221
www.comune.alessandria.it/servizi/diritti-e-pari-opportunita/solidarieta-e-integrazione-sociale/assegno-di-maternita

 

Esiste inoltre un assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato. Si tratta di una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS.
L’assegno di maternità dello Stato spetta alla madre, anche adottante; al padre, anche adottante; agli affidatari preadottivi; all’adottante non coniugato; al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva; agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. Essi devono avere la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
1. se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
2. se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
3. se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
1. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
2. se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
3. se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
4. se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
5. se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale, mediante domanda da presentare alla sede INPS di competenza, anche mediante Enti di patronato che offrono assistenza gratuita.

Per maggiori dettagli, si rinvia al sito dell’INPS dal quale i dati sopra riportati sono stati estrapolati. In particolare, per i relativi moduli si rinvia a: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50580