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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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DIRITTO DI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I recenti flussi migratori che si sono verificati nel nostro paese impongono la trattazione della materia relativa al diritto di asilo e alla protezione internazionale, posto che anche sul nostro territorio la presenza di immigrati provenienti da paesi ove sono perseguitati.
Qui di seguito verrà tracciata una sintesi sull’argomento che consente a tutti quanti di meglio comprendere i termini del problema e le modalità corrette per affrontarlo.

Asilo Politico: è la protezione che una persona può richiedere a uno Stato sul suo territorio, laddove questi sia impossibilitato all’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche nello Stato di appartenenza. In generale, quindi, riguarda persone costrette a uno spostamento coatto.

Rifugiato: è la persona che ha timore fondato di essere perseguitato nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale, opinione politica e non vuole o non può ricevere protezione dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

Protezione Internazionale: nell’ambito della normativa europea con il riconoscimento della protezione internazionale, si ottiene lo status di rifugiato. Fino alla decisione sulla richiesta di protezione internazionale, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo. Ai fini del riconoscimento di una protezione internazionale devono sussistere gravi violazioni dei diritti umani fondamentali della persona. Può essere revocata se acquisita mediante la presentazione di falsa documentazione o se nel Paese di origine sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Protezione Sussidiaria: viene concessa a una persona richiedente asilo che non possa dimostrare di essere a rischio di persecuzione personale, ma rischi di subire un grave danno quale, ad esempio, condanna a morte o tortura, se tornasse nel suo Paese e che non può o non vuole avvalersi della protezione del suo Paese. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di cinque anni, è rinnovabile, previa verifica della permanenza dei requisiti per cui è stato rilasciato e consente, tra le altre cose, l’accesso allo studio, lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Protezione Umanitaria: è una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato né alla protezione sussidiaria, ma non possono essere allontanati perché in oggettive e gravi situazioni personali, ad esempio motivi di età o di salute oppure situazioni di carestie o disastri ambientali. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato dal Questore, ha la durata di due anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

La Commissione Territoriale: è l’Organo che ha il compito di valutare e decidere in merito alla domanda di protezione internazionale, previa audizione del richiedente.

Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (Cara): il cittadino straniero appena arrivato in Italia, privo di documenti di identificazione, che intende chiedere la protezione internazionale, viene inviato nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) per l’identificazione e l’avvio alle procedure relative alla protezione internazionale.

Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas): quando si verificano “arrivi ravvicinati e consistenti di richiedenti” e non sia possibile accoglierli nei centri di prima accoglienza, l’art. 11 del D.lgs.142/2015 prevede l’attivazione di misure straordinarie di accoglienza in “strutture temporanee” su disposizione delle Prefetture.

I Centri Sprar: il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, SPRAR appunto, rappresenta la cosiddetta “seconda accoglienza”. È istituito dal Ministero dell’Interno ed è gestito dall’Associazione dei Comuni d’Italia.

Hotspot: letteralmente “punto caldo”, si tratta di centri localizzati sulle frontiere esterne dell’Unione Europea in cui si procederà a registrare i dati personali dei cittadini stranieri appena sbarcati, fotografarli e raccoglierne le impronte digitali. Nel caso di rifiuto a farsi identificare, si procederà a trasferimento nei CIE per l’identificazione e il rimpatrio. Ciò permetterà di distinguere da subito tra i migranti economici e quanti hanno titolo per rivestire la qualifica dii rifugiato.

Hub: previsti dalla nuova Roadmap del Ministero dell’Interno, fanno parte della fase di prima accoglienza. Sono concepiti come grandi centri a livello regionale o interregionale dove fare il primo screening dei migranti che abbiano espresso la volontà di richiedere protezione.

Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie): il Questore piò disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso un CIE quando questi ha commesso reati gravi, costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, è considerato pericoloso socialmente, ha presentato la domanda dopo essere stato colpito da un provvedimento di espulsione trovandosi già in stato di detenzione oppure è considerato a rischio di fuga.