Il divorzio produce lo scioglimento del matrimonio o nel caso di nozze celebrate con rito religioso, riconosciuto dallo stato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al di fuori di altre ipotesi particolari previste dalla legge, la separazione, senza sopravvenuta riconciliazione, è il passaggio necessario per ottenere il divorzio: il termine per poter domandare quest’ultimo è, infatti, il decorso di un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Tribunale nella procedura di separazione giudiziale o sei mesi dall’omologa della sentenza di separazione consensuale.
Gli effetti del divorzio si producono con la pronuncia della sentenza e la sua trascrizione allo Stato dell’Ufficio Civile. Solo dopo gli ex coniugi possono contrarre nuovo matrimonio.
La richiesta di divorzio può essere congiunta, da parte di entrambi i coniugi, o disgiunta, cioè chiesta da uno solo di essi, e deve avere sempre il patrocinio di un legale per ciascun coniuge.
Nel primo caso, quello del divorzio cosiddetto consensuale, i coniugi devono essere d’accordo su tutte le condizioni (economiche e relative ai figli).
Con la Riforma Cartabia la domanda congiunta di divorzio dei coniugi viene proposta con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte.
L’art.473 bis c.p.c. prevede che il ricorso congiunto deve essere sottoscritto anche da entrambe le parti e nello stesso tempo ha stabilito, quale sia obbligatoriamente il contenuto del ricorso e gli atti e documenti da allegare oltre a regolamentare i tempi processuali al fine di semplificare e snellire il rito nella sua interezza. ( cfr paragrafo precedente sulla separazione consensuale).
Inoltre le parti in caso di ricorso congiunto possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali relativamente alla divisione di beni in comunione, accordi sul trasferimento di beni immobili, mobili registrati, quote o azioni societarie. Le parti nel ricorso possono richiedere ed indicare che l’udienza sia sostituita con la trattazione scritta e che non intendono riconciliarsi come previsto all’art. 473 bis 51 c.p.c. Di conseguenza la procedura del divorzio congiunto, in precedenza disciplinata dalla legge divorzile ( l’art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n.898) è stata integralmente rivista ed ora è regolata dall’art. 473 bis comma 51, norma che disciplina anche la nuova separazione consensuale, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché la procedura di modifica delle relative condizioni.
Nel caso siano presenti figli minori è consigliato (necessario) ai sensi dell’art. 473 bis 12 c.p.c. produrre un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il loro percorso educativo, le attività extrascolastiche dei minori, le frequentazioni abituali e le vacanze
normalmente godute.
Anche senza l’assistenza dell’Avvocato, nel caso in cui o non vi siano figli della coppia non autonomi o l’accordo di divorzio non contenga disposizioni di carattere patrimoniale, i coniugi possono comparire davanti al Sindaco (quale Ufficiale dello Stato Civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con un proprio accordo di divorzio. In questo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l’assistenza facoltativa di un Avvocato) la dichiarazione di volontà di divorziare, ovvero che i coniugi vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni concordate tra le parti. L’Ufficiale dello Stato Civile invita poi i coniugi a comparire nuovamente di fronte a sé, non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Quando invece i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni divorzili, si ha il divorzio giudiziale o contenzioso. In questa seconda ipotesi, come nella separazione giudiziale, il ricorso sarà presentato da uno dei due coniugi ed avvierà una vera e propria causa civile.
Nel caso siano presenti figli minori è necessario ai sensi dell’art. 473 bis 12 c.p.c. produrre un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il loro percorso educativo, le attività extrascolastiche dei minori, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute.
All’esito, sarà emessa la sentenza che imporrà le condizioni decise dal Tribunale.
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
1. il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
2 . la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice al suo utilizzo.
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
1 . l’eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli. È anche possibile che esso sia sostituito da un assegno in un’unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
2 . la perdita dei diritti successori;
3 . la percezione del 40 per cento del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, se il coniuge già percepisce un assegno di mantenimento
4 . il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se l’ex coniuge sia già titolare dell’assegno divorzile e in mancanza di un nuovo matrimonio. Se l’ex coniuge si fosse risposato la pensione di reversibilità verrebbe distribuita proporzionalmente alla durata dei matrimoni con il nuovo coniuge.
Per maggiori informazioni in tema di separazione, divorzio e altre procedure di scioglimento del matrimonio, è possibile rivolgersi a:
Cancelleria Gestione Procedimenti in materia di famiglia
Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale di Alessandria
Piano 2 – stanza 5 – tel. 0131 284451
Orario: da lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
www.tribunale.alessandria.giustizia.it/divorzio-congiunto_47.html
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