Il matrimonio è l’atto con il quale due persone si impegnano a realizzare una comunione spirituale e materiale.
Come si ricava dalla nozione stessa, il matrimonio è il mezzo attraverso cui i coniugi intendono realizzare una vita in comune che si attua attraverso: convivenza, assistenza, rispetto reciproco e ricerca di un indirizzo di vita unitario.
Nel nostro ordinamento, il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, mentre per le persone di uguale sesso, la convivenza è disciplinata dalle unioni civili.
Tradizionalmente si distingue il matrimonio come atto, dal matrimonio come rapporto.
Il matrimonio come atto ha una struttura complessa che vede l’intervento di diversi soggetti, oltre ai nubendi e si forma attraverso una procedura che inizia con le pubblicazioni e culmina nella celebrazione del matrimonio stesso;
nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di atto matrimoniale:
1. il matrimonio civile, celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile
2. il matrimonio concordatario, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico.
Il matrimonio come rapporto è inteso invece come i diritti e gli obblighi che i coniugi devono necessariamente osservare. In questo caso non esiste distinzione alcuna tra quello civile e quello concordatario: i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono in ogni caso identici.
Per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il tribunale può decidere di consentire l’unione a chi abbia compiuto almeno i 16 anni.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. È chiaro che il vincolo non sussiste quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all’origine nulle o inefficaci. Altresì non può contrarre matrimonio chi è stato dichiarato infermo di mente.
Il matrimonio dev’essere preceduto dalla pubblicazione, che consiste dell’affissione, alla porta del Municipio di residenza di uno dei coniugi, dell’atto contenente gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione (articolo 93 c.c.)
La pubblicazione deve essere richiesta da ambedue gli sposi o da persona da loro incaricata.
Scopo della pubblicazione è quello di rendere appunto nota a tutti, la futura celebrazione del matrimonio; in tal modo, chiunque lo ritenga e ove sussistano impedimenti reali, potrà fare opposizione alle nozze. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che sia compiuta la pubblicazione.
Ci sono casi eccezionali in cui la pubblicazione non è obbligatoria oppure ne può essere ridotto il tempo di affissione. Nel caso in cui ad esempio uno dei coniugi versi in imminente pericolo di vita: l’ufficiale di stato civile procedere alla celebrazione del matrimonio omettendo la pubblicazione.
L’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni riceve le dichiarazioni delle parti che si vogliono sposare, e in seguito le dichiara unite in matrimonio.
Ufficio competente: Ufficio Stato Civile
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