Ogni straniero in possesso di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per protezione internazionale, per asilo politico, per motivi religiosi, per motivi familiari o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari residenti all’estero:
– Coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato.
– Figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza) anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
– Figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
– Genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di “carico” spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).
Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per ottenere il ricongiungimento familiare lo straniero deve provare:
– di avere a disposizione un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Si può dimostrare la disponibilità dell’alloggio presentando il contratto di proprietà o di locazione, il contratto di comodato d’uso o la dichiarazione di disponibilità del titolare dell’immobile ad ospitare i familiari di cui si chiede il ricongiungimento;
– di godere di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2016 è di euro 5.824,91) aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere. La quota relativa ai figli di età inferiore a 14 anni è in ogni caso limitata all’importo dell’assegno sociale anche se il loro numero è superiore a due.
Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l’iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto dal Ministero Lavoro Salute.
Ai titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.