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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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LA FILIAZIONE

La recente riforma della Filiazione ha realizzato la completa parità di trattamento tra tutti i figli, vale a dire tra quelli nati da genitori uniti in matrimonio o non uniti in matrimonio affermando il principio dell’unicità dello status giuridico dei figli.
Nella prassi precedente alla c.d. riforma Cartabia, era previsto che se il figlio nasceva da una coppia sposata, l’Ufficiale dello Stato Civile registrava entrambi quali genitori, anche in mancanza di una loro dichiarazione (accertamento di status “automatico”); mentre, se nasceva da genitori non uniti in matrimonio, l’accertamento dipendeva da un atto di riconoscimento che doveva essere effettuato personalmente da ciascun genitore, oppure da un provvedimento di riconoscimento giudiziale (sempre su iniziativa del genitore).
Inoltre in mancanza di una dichiarazione esplicita di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, poteva accadere che l’atto di nascita documentasse il “solo fatto” della nascita. Con la Riforma Cartabia è stato previsto che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’art.254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente ( art. 250 c.c.). Il riconoscimento produce, esclusivamente, tutti gli effetti voluti dalla legge, tanto nei confronti del genitore quanto nei riguardi dei suoi parenti.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto congiuntamente o separatamente da genitori che abbiano compiuto l’età minima di 16 anni salvo che Il Giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Comune di Alessandria – Ufficio dello Stato Civile
Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Tel. 0131 515217 – 0131 515331
statocivile@comune.alessandria.it

 

Il cognome

In caso di riconoscimento congiunto del figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio assume il cognome del padre; in caso di riconoscimento disgiunto il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Nel caso di riconoscimento effettuato dal padre successivamente alla madre, è lasciato al figlio maggiorenne (o al tribunale ordinario se minorenne) decidere se sostituire il cognome del padre a quello della madre, aggiungerlo, ovvero anteporlo o posporlo.
Si ricorda che dal 2017 è possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome quello di entrambi i genitori, sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto. Tuttavia, occorre che vi sia il consenso di entrambi i genitori. Inoltre, il doppio cognome può essere attribuito solo al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento. Il cognome della madre viene affiancato a quello del padre; in altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso ed il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre. Ma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131 è stato dichiarato l’incostituzionale il primo comma dell’art. 262 del codice civile da cui derivava l’automatismo del cognome paterno. Su tali basi ad oggi “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo, loro diverso accordo”. Di conseguenza per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori ,è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso”. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione “si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell’intervento giudiziale”; intervento che non potrà mai, pare ovvio, attribuire il solo cognome di un solo genitore.
La regola diventa quindi il doppio cognome, composto da tutti gli elementi del cognome del padre e della madre nell’ordine deciso dai genitori.

 

La responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale deve essere esercitata di comune accordo tra entrambi i genitori (coniugati o non).
Non è più previsto il termine della potestà con il raggiungimento della maggiore età del figlio; essa deve dunque continuare ad essere esercitata anche dopo la maggiore età del figlio e fino a quando egli non abbia raggiunto l’indipendenza economica.
La responsabilità peraltro, perdura anche in seguito alla separazione, nonché allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili, all’annullamento e alla nullità del matrimonio.
Il diritto/dovere di educare i figli deve essere esercitato tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
In caso di contrasto tra i genitori su decisioni di particolare importanza per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023 rimane competente il Tribunale ordinario che fornirà la soluzione che ritiene più conveniente per il figlio. Dopo aver ascoltato i genitori e, se opportuno, il figlio (che abbia compiuto i 12 anni), nonché svolto un tentativo di conciliazione, il Tribunale si limita a suggerire le soluzioni più utili tenendo presente il preminente interesse dei figli. Se il contrasto persiste, il Tribunale autorizza a decidere, indipendentemente dall’altro, il genitore che ritiene più idoneo a curare gli interessi del figlio.
La Riforma Cartabia ha esteso la sua applicazione a tutti i procedimenti previsti dall’art.337 bis c.c. (ossia quelli relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale di cui al Capo II, tra i quali rientrano quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio) con l’introduzione del nuovo rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.
Il nuovo procedimento si riferisce pertanto a tutti quelli per i quali, in precedenza, la competenza era ripartita tra Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni.( art. 473 bis). Sono esclusi dal nuovo rito i procedimenti di Giurisdizione Volontaria che vengono regolati dalle forme processuali camerali del Tribunale in composizione collegiale.( art.473 ter)