La recente riforma della Filiazione ha realizzato la completa parità di trattamento tra tutti i figli, vale a dire tra quelli nati da genitori uniti in matrimonio o non uniti in matrimonio.
Tuttavia, se il figlio nasce da una coppia sposata, l’ufficiale dello stato civile registra entrambi quali genitori, anche in mancanza di una loro dichiarazione (accertamento di status “automatico”); mentre, se nasce da genitori non uniti in matrimonio, l’accertamento dipende da un atto di riconoscimento che deve essere effettuato personalmente da ciascun genitore, oppure da un provvedimento di riconoscimento giudiziale (sempre su iniziativa del genitore).
In mancanza di una dichiarazione esplicita di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, può accadere che l’atto di nascita documenti il “solo fatto” della nascita.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto congiuntamente o separatamente da genitori che abbiano compiuto l’età minima di 16 anni. Se avviene separatamente, il riconoscimento compiuto da un genitore, dopo il riconoscimento dell’altro, richiede il consenso di quest’ultimo, se il figlio non ha compiuto i 14 anni. Se invece il figlio ha raggiunto l’età di 14 anni, dovrà esprimere egli stesso il suo consenso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Comune di Alessandria – Ufficio dello Stato Civile
Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Tel. 0131 515217 – 0131 515331
statocivile@comune.alessandria.it
www.comune.alessandria.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/stato-civile/riconoscimento-di-figli-nati-fuori-da-matrimonio/
Il cognome
In caso di riconoscimento congiunto del figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio assume il cognome del padre; in caso di riconoscimento disgiunto il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Nel caso di riconoscimento effettuato dal padre successivamente alla madre, è lasciato al figlio maggiorenne (o al tribunale ordinario se minorenne) decidere se sostituire il cognome del padre a quello della madre, aggiungerlo, ovvero anteporlo o posporlo.
Si precisa che dal 2017 è possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome quello di entrambi i genitori, sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto. Tuttavia, occorre che vi sia il consenso di entrambi i genitori. Inoltre, il doppio cognome può essere attribuito solo al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento. Il cognome della madre viene affiancato a quello del padre; in altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso ed il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre.
La responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale deve essere esercitata di comune accordo tra entrambi i genitori (coniugati o non).
Non è più previsto il termine della potestà con il raggiungimento della maggiore età del figlio; essa deve dunque continuare ad essere esercitata anche dopo la maggiore età del figlio e fino a quando egli non abbia raggiunto l’indipendenza economica.
La responsabilità peraltro, perdura anche in seguito alla separazione, nonché allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili, all’annullamento e alla nullità del matrimonio.
Il diritto/dovere di educare i figli deve essere esercitato tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
In caso di contrasto tra i genitori su decisioni di particolare importanza ciascuno di essi potrà ricorrere al Tribunale ordinario indicando la soluzione che ritiene più conveniente per il figlio. Dopo aver ascoltato i genitori e, se opportuno, il figlio (che abbia compiuto i 12 anni), nonché svolto un tentativo di conciliazione, il Tribunale si limita a suggerire le soluzioni più utili tenendo presente il preminente interesse dei figli. Se il contrasto persiste, il Tribunale autorizza a decidere, indipendentemente dall’altro, il genitore che ritiene più idoneo a curare gli interessi del figlio.