La separazione personale dei coniugi è il rimedio previsto dal nostro ordinamento in presenza di una crisi irrecuperabile del rapporto coniugale.
Dal 1° marzo 2023, con l’approvazione del D.lgs. 10.10.2022 n. 149 di attuazione della legge delega n. 206/2021, la “riforma Cartabia” del processo civile ha introdotto una serie di novità in riferimento al processo di famiglia (art. 473 bis ss. c.p.c. ) dando impulso per i procedimenti riguardanti separazione, divorzio e quelli relativi ai minori ad un rito modellato su previsioni generali unitarie ponendo così al centro l’interesse della famiglia e dei minori.
La riforma ha disposto anche l’istituzione di un Tribunale unico per i minorenni e le famiglie che a seguito di vari rimandi dovrebbe debuttare ad ottobre 2025. A seguito della ”riforma Cartabia” la separazione personale congiunta dei coniugi ex art. 473 bis 51 c.p.c. viene proposta con ricorso congiunto avanti il Tribunale competente, che è l’organo giudiziario preposto alla verifica di quanto richiesto dai coniugi (in particolar modo tutto ciò che concerne i figli minori) e riguarda anche i casi di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, richieste congiunte di scioglimento dell’unione civile, richieste congiunte di divorzio, richieste congiunte di modifica delle precedenti procedure.
La domanda congiunta di separazione personale dei coniugi viene proposta con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte. La riforma Cartabia ha introdotto all’art.473 bis c.p.c. che il ricorso congiunto ( sia di separazione che di divorzio) deve essere sottoscritto anche da entrambe le parti. La riforma Cartabia ha stabilito, inoltre, quale sia obbligatoriamente il contenuto del ricorso e gli atti e documenti da allegare in particolare le disponibilità reddituali e patrimoniali oltre gli oneri di ciascuna delle parti; ( cfr art. 473 bis 2 comma e 473 bis 12 c.p.c. ) con l’esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e documentazione su titolarità diritti reali su beni immobili, mobili registrati e quote societarie.
Le parti in caso di ricorso congiunto possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali: si pensi ad esempio ad accordi sulla divisione dei beni in comunione, agli accordi sul trasferimento di immobili, gli accordi sul trasferimento di quote o azioni societarie, ecc.473 bis 51 c.p.c.
Ove le parti preferiscano evitare l’udienza e la comparizione personale, possono optare per la trattazione scritta ma tale indicazione deve essere contenuta già nel ricorso. In particolare nel ricorso le parti devono indicare che chiedono che l’udienza sia sostituita con la trattazione scritta e che non intendono riconciliarsi.473 bis 51 c.p.c.
La sentenza in materia di separazione o divorzio congiunto è poi di competenza collegiale: il Tribunale provvede con sentenza all’omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Ove mai il Tribunale dovesse ritenere che gli accordi contenuti in ricorso congiunto di separazione o divorzio siano in contrasto con gli interessi dei figli, ai sensi della nuova riforma Cartabia, il Giudice può convocare le parti invitando le stesse a modificare la richiesta. Nel caso in cui non si raggiunga una soluzione idonea, il Tribunale può rigettare la richiesta congiuntamente proposta.
Separazione giudiziale
Nel caso in cui non sia possibile avanzare un’istanza congiunta, uno dei due coniugi può presentare un autonomo ricorso per separazione giudiziale che a seguito della riforma Cartabia viene regolamentato sia nel suo contenuto che nel procedimento così come previsto dagli articoli 473 bis 21 e 22 c.p.c.
Dopo che le parti si sono costituite e difese, esse devono comparire personalmente all’udienza, a meno che non ci siano gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione ingiustificata può influire sulla valutazione ai sensi dell’art. 116 comma 2 e sulla liquidazione delle spese.
Durante l’udienza, il Giudice ascolta le parti, sia congiuntamente sia separatamente, e tenta di conciliare il conflitto. La riforma Cartabia all’art.473 bis 4 c.p.c. ha introdotto l’obbligo di ascoltare i minori di almeno 12 anni valutando le loro opinioni in base all’età e alla maturità nel caso di separazione o/o divorzio disgiunto. Il Giudice può anche proporre una soluzione conciliativa motivata e può, oltre alla conciliazione, raccogliere informazioni sommarie se necessario. Se le parti giungono a un accordo, il Giudice emette i provvedimenti temporanei e urgenti necessari e rimanda la causa per la decisione.
Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, la normativa specifica che, quando il Giudice impone alle parti l’obbligo di versare un contributo economico, determina la data di decorrenza del provvedimento, con la possibilità di retrodatare fino alla data della domanda. Tale ordinanza funge da titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’Ipoteca Giudiziale e mantiene la sua efficacia anche dopo la conclusione del processo, fino a quando non viene sostituita da un altro provvedimento. Le decisioni relative alla prima udienza includono anche quelle riguardanti la prosecuzione della causa. Dopo aver adottato i provvedimenti urgenti, il Giudice si pronuncia sulle richieste istruttorie e stabilisce il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione delle prove ammesse.
La riforma Cartabia stabilisce all’art. 473 bis 28 cpc che il Giudice, una volta completata l’istruzione, programma un’udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini:
a) non più di sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito delle note scritte per precisare le conclusioni;
b) non più di trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) non più di quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
Durante l’udienza, la causa viene rimessa in decisione il Giudice delegato può decidere di riferire al Collegio per la decisione finale.
La sentenza viene depositata entro i successivi sessanta giorni.
Se la causa è pronta per la decisione senza bisogno di ulteriori prove, il Giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, emette i provvedimenti necessari e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un’udienza successiva. Al termine della discussione, il Giudice trattiene la causa in decisione. Le decisioni relative alla prima udienza includono anche quelle riguardanti la prosecuzione della causa.
L’art.473 bis 30 c.p.c. stabilisce inoltre che può essere proposto appello tramite ricorso contenente le informazioni previste all’art. 342 c.c.
Obblighi patrimoniali
Qualora il coniuge obbligato in sede di separazione a pagare un contributo al mantenimento non vi provveda, l’altro coniuge può immediatamente chiedere al Tribunale:
1. il sequestro dei suoi beni
2. il pignoramento di case e terreni
3. il pignoramento presso terzi dei crediti
Inoltre occorre sottolineare come l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, da parte di chi ne aveva l’obbligo, rappresenti anche una condotta penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 570 del Codice Penale.
La negoziazione assistita si ha invece quando, senza rivolgersi al Tribunale, i coniugi trovano un accordo. Il patto raggiunto, qualora vi siano dei figli ancora non autonomi, dovrà essere comunque autorizzato dal Pubblico Ministero che ne verificherà la corrispondenza al loro interesse. Se quest’ultimo ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Se non vi sono figli minori o maggiori incapaci, l’accordo verrà semplicemente vistato dal Pubblico Ministero competente per attestarne la regolarità formale.
Anche senza l’assistenza dell’Avvocato, nel caso in cui o non vi siano figli della coppia non autonomi o l’accordo di separazione non contenga disposizioni di carattere patrimoniale, i coniugi possono comparire davanti il Sindaco (quale Ufficiale dello Stato Civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con un proprio accordo di separazione.
In questo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l’assistenza facoltativa di un Avvocato) la dichiarazione di volontà di separazione, ovvero che i coniugi vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni concordate tra le parti. L’Ufficiale dello Stato Civile invita poi i coniugi a comparire nuovamente di fronte a sé, non prima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La separazione personale dei coniugi non fa però cessare il matrimonio, né modifica lo stato di coniuge. La separazione personale dei coniugi, inoltre, a differenza del divorzio, ha carattere temporaneo: i coniugi, infatti, possono in ogni momento riconciliarsi senza compiere alcun atto formale. E’ sufficiente una semplice condotta incompatibile con la separazione (ad esempio la ripresa della convivenza), per far immediatamente cessare gli effetti di quest’ultima. Con la sentenza di separazione personale dei coniugi cessano anche gli altri doveri coniugali, mentre non vengono meno gli obblighi: di natura patrimoniale e di assistenza materiale, né viene a mancare quello di reciproco rispetto
Differente dalla separazione personale, è la separazione di fatto, che si compie senza alcuna formalità da parte dei coniugi, che semplicemente si comportano come se fossero tornati single. Non compiono però alcun atto che modifichi sotto il profilo giuridico il rapporto coniugale. Questo comportamento non sottoscritto giuridicamente può causare problemi, come l’addebito di abbandono del tetto coniugale.
Modifica delle condizioni di separazione
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ma anche quelle statuite in sentenza, o decise dall’accordo tra le parti possono essere modificate o revocate qualora, successivamente, accadano fatti che cambiano la situazione (anche patrimoniale) di uno dei coniugi e/o i provvedimenti presi a tutela dei figli minori e per la definizione dei contributi economici.
Alla luce della Riforma Cartabia per ottenere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio e’ necessario depositare avanti il Tribunale un ricorso
con rito unitario e non più camerale all’esito del quale verrà emessa la relativa sentenza e non più un decreto come previsto all’art. 473 bis 11 c.p.c. In alternativa si può ricorrere alla negoziazione assistita come previsto nei paragrafi precedenti.
Figli
Il Tribunale decide l’affidamento dei figli tenendo in conto l’esclusivo interesse dei minori: per questo motivo viene favorito il rapporto paritario con i due genitori e pertanto nella generalità dei casi viene disposto l’affido condiviso ad entrambi i genitori.
Al coniuge presso cui vivranno per più tempo i figli viene assegnata di norma la casa coniugale.
Nel provvedimento che dispone la convivenza dei figli con uno dei due coniugi, sentenza o accordo che sia, vi è anche la previsione dell’importo necessario al loro mantenimento a carico del coniuge non convivente con loro. Per la sua determinazione si tiene conto della redditualità, della capacità lavorativa e del patrimonio complessivamente inteso del coniuge a cui carico è posto tale importo. In caso di richiesta congiunta avente ad oggetto la modifica delle condizioni coinvolgenti l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e i contributi economici in favore di questi o delle parti, ai sensi della nuova riforma Cartabia, il Tribunale nomina il relatore: una volta ricevuto il parere del pubblico ministero, il Giudice riferisce in camera di consiglio. In questa fattispecie Il Giudice convoca personalmente le parti quando ne fanno richiesta congiunta oppure nei casi in cui servano chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte in sostituzione delle precedenti.