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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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LA SEPARAZIONE

La separazione personale dei coniugi è il rimedio previsto dal nostro ordinamento in presenza di una crisi irrecuperabile del rapporto coniugale.
La separazione può essere dichiarata dal Tribunale, che è l’organo giudiziario preposto alla verifica di quanto richiesto dai coniugi (in particolar modo tutto ciò che concerne i figli minori); o è l’effetto di un accordo di negoziazione assistita dagli avvocati o sottoscritto avanti il Sindaco, in casi particolari.
Con il decreto di omologa della separazione, se questa è consensuale, o con la sentenza di separazione personale dei coniugi, se questa è giudiziale, cessano anche gli altri doveri coniugali, mentre non vengono meno gli obblighi: di natura patrimoniale e di assistenza materiale, né viene a mancare quello di reciproco rispetto.
Quando la separazione avviene in modo consensuale i coniugi depositano in modo congiunto al Giudice, un ricorso che indica l’accordo raggiunto e la descrizione dei termini di separazione: questo accordo viene quindi sottoscritto avanti al Presidente del Tribunale affinché provveda alla sua omologazione con apposito decreto. L’opzione della separazione consensuale è priva di conflittualità e molto celere (il decreto di omologa può seguire a 30-60 giorni dall’udienza e a 60-120 giorni dal deposito del ricorso).
Nel caso in cui non sia possibile avanzare un’istanza congiunta, uno dei due coniugi può presentare un autonomo ricorso con cui chiede al Giudice l’autorizzazione a vivere separato dall’altro coniuge (separazione giudiziale). In questo caso si ha un vero e proprio processo civile ordinario, con le parti che cercano, in istruttoria, di dimostrare le proprie ragioni l’una contro l’altra.
La negoziazione assistita si ha invece quando, senza rivolgersi al Tribunale i coniugi trovano un accordo. Il patto raggiunto, qualora vi siano dei figli ancora non autonomi, dovrà essere comunque autorizzato dal Pubblico ministero che ne verificherà la corrispondenza al loro interesse. Se quest’ultimo ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Se non vi sono figli minori o maggiori incapaci, l’accordo verrà semplicemente vistato dal Pubblico Ministero competente per attestarne la regolarità formale.
Anche senza l’assistenza dell’avvocato, nel caso in cui o non vi siano figli della coppia non autonomi o l’accordo di separazione non contenga disposizioni di carattere patrimoniale, i coniugi possono comparire avanti il Sindaco (quale ufficiale dello stato civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con un proprio accordo di separazione.
In questo caso, l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) la dichiarazione di volontà di separazione, ovvero che i coniugi vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni concordate tra le parti. L’ufficiale dello stato civile invita poi i coniugi a comparire nuovamente di fronte a sé, nonprima di trenta giorni, per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La separazione personale dei coniugi non fa però cessare il matrimonio, né modifica lo stato di coniuge. La separazione personale dei coniugi, inoltre, a differenza del divorzio, ha carattere temporaneo: i coniugi, infatti, possono in ogni momento riconciliarsi senza compiere alcun atto formale. È sufficiente una semplice condotta incompatibile con la separazione (ad esempio la ripresa della convivenza), per far immediatamente cessare gli effetti di quest’ultima.
Differente dalla separazione personale, è la separazione di fatto, che si compie senza alcuna formalità da parte dei coniugi, che semplicemente si comportano come se fossero tornati single. Non compiono però alcun atto che modifichi sotto il profilo giuridico il rapporto coniugale. Questo comportamento non sottoscritto giuridicamente può causare problemi, come l’addebito di abbandono del tetto coniugale.

Obblighi patrimoniali

Qualora il coniuge obbligato in sede di separazione a pagare un contributo al mantenimento non vi provveda, l’altro coniuge può immediatamente chiedere al Tribunale:
1. il sequestro dei suoi beni
2. il pignoramento di case e terreni
3. il pignoramento presso terzi dei crediti
Inoltre occorre sottolineare come l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, da parte di chi ne aveva l’obbligo, rappresenti anche una condotta penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 570 del Codice Penale.

Modifica delle condizioni di separazione

Le condizioni omologate in sede di separazione consensuale, ma anche quelle statuite in sentenza, o decise dall’accordo tra le parti possono essere modificate o revocate qualora, successivamente, accadano fatti che cambiano la situazione (anche patrimoniale) di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Per ottenere la modifica degli accordi di separazione e’ necessario depositare un ricorso in Tribunale. In alternativa si può ricorrere alla negoziazione assistita con le modalità già descritte nelle pagine che precedono.

Figli

Il Tribunale decide l’affidamento dei figli tenendo in conto l’esclusivo interesse dei minori: per questo motivo viene favorito il rapporto paritario con i due genitori e pertanto nella generalità dei casi viene disposto l’affido condiviso ad entrambi i genitori.
Al coniuge presso cui vivranno per più tempo i figli viene assegnata di norma la casa coniugale.
Nel provvedimento che dispone la convivenza dei figli con uno dei due coniugi, decreto di omologa, sentenza o accordo che sia, vi è anche la previsione dell’importo necessario al loro mantenimento a carico del coniuge non convivente con loro. Per la sua determinazione si tiene conto della redditualità, della capacità lavorativa e del patrimonio complessivamente inteso del coniuge a cui carico è posto tale importo.