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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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L’AFFIDAMENTO

L’affidamento familiare, consiste nell’inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, per un periodo di tempo limitato. Presupposto dell’affidamento è la mancanza di un ambiente familiare idoneo che non può assolvere quindi le principali funzioni di istruzione, educazione e mantenimento.
L’affidamento familiare può essere di breve, media o lunga durata a seconda delle specifiche situazioni e può avere diverse forme:
1a a tempo pieno: il minore va a vivere presso la famiglia affidataria (affidamento residenziale);
2a a tempo parziale: il minore trascorre parte della giornata in famiglia affidataria, (affidamento diurno);
3a per brevi periodi, ma ripetuti nel tempo: il minore trascorre in famiglia affidataria il fine settimana, periodi di vacanza, periodi brevi per specifiche emergenze.
Il minore, potrà essere affidato ad una famiglia con figli minori, oppure senza figli, a un single, a una famiglia di fatto, presso una comunità di tipo familiare o, come ultima ipotesi, un istituto di assistenza pubblico o privato. Tra queste soluzioni, vi è una “regola della gerarchia”.
L’affidamento può essere consensuale o non. L’affidamento consensuale, è disposto dal Servizio sociale locale, con provvedimento. Questo è reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore. Il Giudice tutelare, potrà svolgere indagini sul caso, per verificare le condizioni di difficoltà o di eventuale abbandono. Il suo controllo, però, non può riguardare la scelta degli affidatari, le modalità ed il programma di affidamento.
Se, invece, non c’è il consenso dei genitori, è il Tribunale per i minorenni che provvede all’affidamento. Il provvedimento, in questo caso, deve essere ben motivato. Dovranno essere trascritte le specifiche ragioni che ne giustificano l’emissione e gli interventi a sostegno della famiglia che hanno avuto esito negativo. Nel provvedimento, dovrà essere indicato il Servizio sociale locale responsabile.
L’affidamento familiare, termina in seguito al provvedimento emesso dalla stessa Autorità che lo ha disposto. Perché ciò si verifichi, è indispensabile il venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine. L’affidamento, può cessare anche quando la sua prosecuzione, sia pregiudizievole al minore stesso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
C.I.S.S.A.C.A. (Consorzio Servizi Sociali Alessandria)
Via Galimberti n. 2/a – 15121 Alessandria
Tel. 0131229711 – Fax: 0131226766
info@cissaca.itwww.cissaca.it/affidamento_familiare