L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela di soggetti che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica, non sono parzialmente o totalmente in grado di badare ai propri interessi, in via temporanea o permanente. Può essere chiesta, ad esempio, per anziani e/o disabili, ma anche per soggetti in dipendenza di alcool o sostanze stupefacenti, persone in stato di detenzione, pazienti oncologici in fase terminale.
Questo istituto si affianca all’interdizione e all’inabilitazione, ma, rispetto ad essi, si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente. Il soggetto beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Con l’introduzione della Riforma Cartabia è stato previsto con l’art. 473- bis 58, che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si prevede l’applicazione delle disposizioni inerenti ai procedimenti di interdizione e inabilitazione in quanto compatibili.
Modalità di presentazione del ricorso
Per ottenere la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato ricorso su apposito modulo dai seguenti soggetti:
1. dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore (ultra diciassettenne);
2. dal coniuge;
3. dalla persona stabilmente convivente;
4. dai parenti entro il quarto grado;
5. dagli affini entro il secondo grado;
6. dal tutore o dal curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione/ inabilitazione;
7. dai responsabili dei Servizi Pubblici Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona;
8. dal Pubblico Ministero. La segnalazione al Pubblico Ministero può essere fatta da chiunque, inclusi i servizi di cura privati (es. Residenze Socio-Assistenziali).
Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario inoltre con il decreto legge 16 febbraio 2023 (ndr DL.24 febbraio 2023 n.13 pubblicato in G.U. 47/2023) sono state introdotte alcune importanti novità all’art. 38 per i procedimenti civili di volontaria giurisdizione, consentendo così l’utilizzazione dei canali digitali alle persone fisiche che intervengono personalmente nelle procedure di amministrazione di sostegno per il deposito di atti e documenti attraverso il portale gestito dal Ministero della Giustizia.
Per presentare il ricorso non è necessaria l’assistenza di un legale. Per la redazione dello stesso è possibile avvalersi della collaborazione di un funzionario incaricato, reperibile presso l’Ufficio Pubblica Tutela della Provincia di Alessandria, via Gentilini 3, Alessandria. Tel. 0131 304019 – e-mail upt@provincia.alessandria.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano II stanza 14 – Tribunale di Alessandria – Tel. 0131 284212.