NON SIETE SOLE
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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

La Commissione, attraverso decisione scritta:
1. può riconoscere lo status di rifugiato;
2. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d’origine;
3. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura che venga dato un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
4. può non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda;
5. può rigettare la domanda per manifesta infondatezza, quando ritiene palese l’insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando risulti che l’interessato ha presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. In tal caso, un eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione, non sospenderà l’efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia, l’interessato potrà chiedere al Tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, e il Tribunale deciderà nei cinque giorni successivi.