La Commissione, attraverso decisione scritta:
1. può riconoscere lo status di rifugiato;
2. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d’origine;
3. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma concedere la Protezione speciale
4. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma concedere un Permesso per cure mediche
5. Può rigettare la domanda.
Se il rigetto è per manifesta infondatezza (quando ritiene palese l’insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando risulti che l’interessato ha presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento) l’eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione non sospenderà l’efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia, l’interessato potrà chiedere al Tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, e il Tribunale deciderà nei cinque giorni successivi.