NON SIETE SOLE
info_outline
INFO

A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



mail_outline
CONTATTACI

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione della Domanda di Protezione Internazionale

La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata:
– alla Polizia di Frontiera, al momento dell’arrivo in Italia;
– alla Questura – Ufficio Immigrazione di Polizia, nell’ipotesi in cui il richiedente si trovi già sul territorio italiano.
La domanda di protezione presentata da un genitore s’intende estesa ai suoi figli minori non coniugati presenti sul territorio italiano.
La legge italiana prevede una procedura di identificazione, da effettuarsi a cura della Polizia, nei confronti di coloro che sono entrati in Italia senza visto di ingresso e quindi in maniera irregolare. Dette persone, in particolare, devono
essere identificate, prima della proposizione della domanda di asilo, nel corso di apposito incontro da tenersi all’interno dell’Ufficio di Polizia e al quale parteciperà un funzionario della Polizia e – se necessario – un interprete. In detta sede, la Polizia procede a fotosegnalamento (raccolta fotografie e impronte digitali).
La formalizzazione della domanda avviene, quindi, in occasione di un successivo appuntamento, durante il quale deve essere compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” (Modello C/3). In detta occasione, vengono poste al richiedente domande riguardanti i dati personali (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità) e familiari (nome e cognome genitori, nome e cognome marito/moglie, nome e cognome figli/e, luogo in cui si trovano i familiari). Viene inoltre chiesto:
– di descrivere il viaggio dal Paese d’origine verso l’Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati);
– di raccontare in breve i motivi che hanno determinato l’abbandono del Paese di origine;
– di scrivere in breve questi motivi.
La Polizia trattiene l’originale del modello C/3 e ne consegna copia timbrata (verbale di consegna) al richiedente. Al modello C/3 è possibile allegare un foglio con il racconto della propria storia personale. Non è necessario che sia scritto in italiano, ma può essere redatto anche nella lingua madre.
I richiedenti che siano in possesso di documento (es. carta di identità, passaporto, lasciapassare, tessere di partito, certificati) sono tenuti a consegnarli alla Polizia che ne rilascerà copia.
Tutte le informazioni rese durante l’incontro con la Polizia sono riservate:
– non possono essere trasmesse alle autorità dello Stato d’origine del richiedente;
– non possono essere trasmesse ad altre persone nel centro o fuori dal centro.

 

L’audizione

La decisione sulla domanda di protezione internazionale è affidata a un organo chiamato Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, composto da 4 membri:
– 2 del Ministero dell’Interno,
– 1 rappresentante del comune (o della provincia o della regione),
– 1 rappresentante dell’UNHCR.
La legge prevede che la convocazione per essere sentiti davanti alla Commissione nell’audizione (o intervista) venga comunicata in forma scritta dalla Polizia.
All’audizione partecipa un interprete che parla la lingua madre del richiedente.
È possibile richiedere il rinvio dell’audizione per motivi di salute, che devono
essere certificati, o per altri gravi motivi.
Le norme prevedono che l’audizione si svolga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e che la Commissione decida nei successivi tre giorni. Tuttavia si rileva che l’elevato numero di domande di protezione internazionale presentate non sempre consente il rispetto di detti termini.
Si evidenzia che le domande sono sottoposte a un esame prioritario, ove siano ritenute palesemente fondate e ricollegabili a situazioni soggettive vulnerabili.

La Commissione dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame della stessa nel caso in cui sia stata presentata da un rifugiato riconosciuto oppure che abbia già ricevuto un diniego e abbia ripresentato la domanda
senza che sussistano fatti nuovi o sopravvenuti.
La Commissione può decidere di sospendere l’audizione o di rinviarla quando:
– ha bisogno di più tempo o altra documentazione per decidere;
– il richiedente non sia in grado di sostenere l’audizione;
– ci sono problemi di comunicazione con l’interprete.
La Commissione rivolge delle domande su:
– dati personali e familiari del richiedente,
– viaggio,
– motivi che hanno determinato l’abbandono del Paese d’origine,
– motivi per i quali non si vuole o non si può tornare nel Paese d’origine.
Si precisa inoltre che:
– l’audizione in Commissione di minorenni avviene alla presenza di un genitore o del tutore;
– il richiedente ha diritto davanti alla Commissione di esprimersi nella sua lingua;
– il richiedente che abbia problemi di comunicazione con l’interprete può comunicalo alla Commissione;
– le informazioni fornite in audizione hanno carattere strettamente riservato;
– la legge stabilisce che durante l’audizione il richiedente può farsi assistere da un avvocato. Per contattare un avvocato e avere un colloquio prima dell’audizione, il richiedente medesimo può rivolgersi all’operatore del centro;
– il richiedente, anche prima dell’audizione, può mandare documenti o memorie alla Commissione;
– è importante raccontare la propria storia in modo completo e circostanziato;
– nel caso in cui il richiedente abbia difficoltà a spiegare, a ricordare bene o faccia fatica o stia male a ricordare e a spiegare, può comunicarlo durante l’audizione;
– è opportuno inoltre che il richiedente comunichi alla Commissione l’esistenza di eventuali problemi fisici o psicologici e, ove ne abbia bisogno, può chiedere di essere assistito durante l’audizione da personale di sostegno del centro;
– quanto detto dal richiedente nel corso del colloquio davanti alla Commissione viene verbalizzato; il relativo verbale deve essere sottoscritto dal richiedente al quale verrà consegnato alla fine dell’audizione. Il richiedente può chiedere la traduzione di quanto è stato scritto prima di firmare il verbale, per essere certo della corretta trasposizione di quanto dichiarato. Nell’ipotesi in cui il richiedente rifiuti di firmare il verbale ne verranno indicate le motivazioni. Il rifiuto non impedisce alla Commissione di adottare una decisione in merito alla domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
Nell’ipotesi in cui il richiedente sia un minorenne sul territorio italiano:
– la Commissione procede ad audizione esclusivamente in presenza del genitore o del tutore se è solo;
– la Commissione può decidere di non convocare il richiedente per l’audizione ove abbia già assunto una decisione positiva sulla base dei documenti consegnati e delle dichiarazioni rese alla Polizia.