La riforma Cartabia all’art. 473 bis 49 c.p.c. ha introdotto la possibilità si una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La norma dispone che le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Inoltre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727 pubblicata il 16 ottobre 2023, ha deciso che anche i coniugi che non vogliono litigare potranno separarsi e divorziare con un unico atto consensuale, evitando così i costi e i tempi di due diversi giudizi.
Con la nuova normativa nello specifico non avremo più una differente modalità di trattazione delle crisi familiari delle coppie matrimoniali da quella delle coppie di fatto né avremo differenti Giudici per la richiesta del mantenimento dei figli e per la richiesta degli alimenti del convivente, per la richiesta di addebito e per la richiesta del risarcimento del danno endo-familiare, ma il nuovo ed unico rito, sarà applicabile a tutti seguenti procedimenti che verranno instaurati dal 1 marzo 2023.