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A cura del Soroptimist International Club di Alessandria



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SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

La successione a causa di morte (mortis causa) si ha quando, per volontà della legge (successione legittima) o per volontà del defunto espressa prima della morte tramite un testamento (successione testamentaria), il patrimonio trasmissibile del defunto viene attribuito al suo successore.
Il Codice civile distingue tra successione testamentaria e successione legittima.
La successione testamentaria è la tipologia successoria che nasce e viene a essere determinata dall’esistenza di un testamento olografo, pubblico o segreto del testatore.
Il testamento è sostanzialmente un atto (di fatto, un documento scritto) con cui un soggetto (detto testatore) dispone delle sue sostanze, e può anche dettare disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscere un figlio) per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Caratteristiche del testamento sono:
1. revocabilità: è sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l’atto;
2. unilateralità: esso produce i suoi effetti (delazione) a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità;
3. tipicità: non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere;
4. personalità: da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all’arbitrio di un terzo la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo, al più, potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore;
5. formalità: la legge prevede espressamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento. È in ogni caso sempre necessario redigere il testamento in forma scritta, per cui il testamento orale è nullo.

Il testamento può essere olografo: si tratta di un semplice documento scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore, in cui egli dispone del proprio patrimonio, che può essere conservato senza particolari formalità.
Altrimenti, il testamento può essere pubblico: vale a dire un atto che può essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore.
Il testamento può anche essere consegnato a un notaio, ma restare segreto: vale a dire che l’atto è redatto dal testatore, poi consegnato dallo stesso testatore a un notaio in presenza di due testimoni.
In assenza di testamento, si fa ricorso alla successione legittima, che è quella che si determina a favore di taluni soggetti legati al defunto da stretti legami di parentela o di coniugio, che il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.
Anche in presenza di testamento, ai parenti più stretti è comunque garantito il diritto di succedere in una parte del patrimonio del defunto, anche contro la sua volontà. Si tratta della successione necessaria.
I soggetti cui tali diritti sono attribuiti si chiamano legittimari, mentre la quota spettante a ciascuno di essi si chiama legittima.
Il defunto non può quindi disporre del proprio patrimonio a totale piacimento, né diseredando completamente i legittimari, né effettuando, prima della morte, donazioni tali da intaccare la legittima. Proprio in considerazione di ciò la legge ha previsto un particolare rimedio, chiamato azione di riduzione, a tutela dei legittimari che si ritengono lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni in favori di terzi.

La categoria dei legittimari è costituita dal coniuge, dai figli, dai discendenti:
1. Al coniuge è riservata la metà del patrimonio quando mancano discendenti.
2. Ai figli è riservata la quota della metà, nel caso di figlio unico, e dei due terzi nel caso essi siano due o più.
3. Nel caso di concorso tra un figlio ed il coniuge la quota riservata è di un terzo ciascuno.
4. Nel caso di concorso il coniuge e più di un figlio, a questi ultimi è riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge un quarto.
5. Anche gli ascendenti legittimi sono legittimari (per un terzo), ma a condizione che manchino figli. Inoltre, nel caso in cui gli ascendenti concorrano con il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà, mentre agli ascendenti un quarto.
Si evidenzia che ai figli nati nel matrimonio sono equiparati quelli adottivi e quelli nati fuori dal matrimonio.
Nella successione, sia essa legittima o testamentaria, il chiamato all’eredità deve scegliere se accettare o rinunciare all’eredità entro un determinato periodo di tempo.

Se il chiamato erede è già nel possesso di beni ereditari, potrà rinunciare all’eredità nel termine breve di tre mesi dall’apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius, altrimenti verrà considerato erede.
Se il chiamato erede non è nel possesso dei beni ereditari l’accettazione di eredità dovrà essere fatta espressamente entro dieci anni dall’apertura della successione.
Il chiamato all’eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella di accettare o rinunciare all’eredità: accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Il beneficio d’inventario ha l’effetto di tenere separati il patrimonio dell’erede da quello defunto. Ciò significa che, per le passività ereditarie (vale a dire i debiti del defunto), risponderà solo il patrimonio ereditario e l’erede non sarà costretto a pagare con denaro o beni propri. Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella massa ereditaria i debiti siano superiori ai crediti poiché in questa maniera non si correrà il rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.

 

La dichiarazione di rinuncia all’eredità

Qualora la situazione debitoria del defunto sia tale da far ritenere sconveniente accettare l’eredita, o in altre situazioni soggettive, si può optare per la rinuncia all’eredità.  Si tratta di una dichiarazione formale, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con la quale l’erede impedisce l’ingresso, nel suo patrimonio, dei diritti derivanti dall’eredità.

Per la rinuncia all’eredità ci si può rivolgere direttamente al Tribunale di Alessandria, Cancelleria Volontaria Giurisdizione, piano II, stanza n. 14, tel 0131 284 212.
www.tribunale.alessandria.giustizia.it/rinuncia-all-eredita-artt-519-526-c-c_12.html